
Al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano fino al 14 aprile 2019 si è tenuta la mostra “The art of Banksy. A visual protest”.
Banksy è lo street artist famoso ai più perché il suo quadro “Ragazza con palloncino” appena aggiudicato all’asta di Sotheby’s a Londra per oltre un milione di sterline si è autodistrutto in tante strisce davanti a tutti.
Banksy è un artista e writer inglese considerato uno dei maggiori esponenti della street art, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.
Le sue opere sono spesso a sfondo satirico e affrontato temi come politica, cultura ed etica.
La vicenda giuridica
La Pest Control Office Ltd, società incaricata in via esclusiva della gestione e tutela dei diritti di Banksy, ha depositato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Milano contro la società 24 Ore Cultura S.r.l. organizzatrice della mostra dedicata all’artista.
La società ha contestato l’uso non autorizzato del marchio “Banksy” e lo sfruttamento illegittimo di alcune opere.

La ricorrente è titolare di diversi marchi anche per prodotti di merchandising, tra cui il marchio denominativo “Banksy” e i marchi figurativi raffiguranti la nota “Bambina con il palloncino rosso” e il “Lanciatore di fiori”. Ha, quindi, lamentato che il titolo della mostra e il materiale promozionale riproducessero i marchi con un rilievo preminente rispetto agli altri elementi.
Una violazione dei diritti sui marchi registrati e una condotta di concorrenza sleale.
Gli organizzatori della mostra si sono difesi sostenendo che l’attività dell’artista mostrerebbe la sua volontà di rinunciare ai diritti d’autore sulle sue opere, collocate in via permanente in luoghi pubblici. Inoltre nella mostra sarebbero esposti degli esemplari multipli delle opere posti in commercio dallo stesso Bansky come normali opere figurative.
Con ordinanza del 15 gennaio 2019 il Tribunale di Milano, Sezione specializzata d’Impresa, ha:
rigettato le domande di inibitoria e sequestro del materiale di comunicazione recante il marchio “BANKSY” e i marchi raffiguranti le opere “bambina con il palloncino” e “lanciatore di fiori” (quindi anche il titolo stesso della mostra);
respinto le domande di sequestro e inibitoria concernenti il catalogo della mostra;
rigettato le ulteriori domande di sequestro dei prodotti e della documentazione contabile e commerciale relativa a questi ultimi;
accolto la domanda di inibitoria di 5 articoli di merchandising (agendina, segnalibro, due cartoline e una gomma da cancellare).
Del resto lo stesso Banksy, che lamenta la violazione del diritto d’autore, ha ritratto nelle sue opere la Regina d’Inghilterra, McDonald’s, Walt Disney. E senza mai chiedere il permesso per l’utilizzo delle immagini.
Perché il marchio ha vinto
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che l’apposizione del marchio “Banksy” sul materiale di merchandising della mostra sia una violazione dei diritti derivanti dalle registrazioni.
L’apposizione di tale segno a prodotti del tutto generici e di comune consumo senza alcuna specifica attinenza all’ambito dell’esposizione rendono evidente che la sola apposizione del nome in questione ne caratterizza integralmente l’aspetto distintivo.
In questo caso si tratta, infatti, di prodotti del tutto generici di comune consumo che non hanno uno specifico riferimento alla mostra.
Il Mudec è stato, quindi, condannato a interrompere immediatamente la vendita delle merci che riproducono il marchio “Banksy”.
Perché il copyright non ha vinto
Il Tribunale ha ritenuto lecito l’utilizzo del nome “Banksy” in quanto la mostra è dedicata all’artista.
L’evidenziazione del nome dell’artista cui la mostra è dedicata è pratica del tutto normale nel settore e connaturata ad evidenziare lo stesso contenuto dell’esposizione e quindi ad orientare il pubblico rispetto all’oggetto della stessa.
Le stesse considerazioni valgono anche per la riproduzione, su parte del materiale promozionale, delle due immagini delle opere che compongono i marchi figurativi. Sono riprodotte con funzione descrittiva come elemento della comunicazione intesa a evidenziare i contenuti dell’evento promosso.
Secondo il Tribunale la legittimità dell’utilizzo del nome «Banksy» nel materiale promozionale della mostra è una pratica «del tutto normale» in una mostra dedicata all’artista e indirizzata «a orientare il pubblico rispetto all’oggetto della stessa».
«Il fatto che la mostra sia dedicata ad un solo artista giustifica dunque anche l’evidenziazione del suo nome, senza di per sé stesso denotare l’esistenza di legami particolari con l’artista stesso o suoi aventi causa».
Concorrenza sleale
Al confine tra utilizzo del marchio e diritti di immagine si è posto il tema del catalogo della mostra sotto il profilo dell’illecito concorrenziale. La copertina del catalogo riporta la dicitura «Unofficial–Unauthorised» e non contiene marchi registrati. Se non nel retro del volume in una breve citazione di uno scritto dell’artista con l’indicazione del suo nome d’arte.
All’interno del volume, insieme a molte immagini di opere dell’artista, sono raffigurate le immagini delle opere «bambina con il palloncino rosso» e «lanciatore di fiori». Entrambi marchi registrati a livello figurativo e numerose immagini di altre opere dell’artista.
Il Tribunale quanto alla legittimità dello sfruttamento economico della riproduzione fotografica di opere dell’artista sostiene che la società ricorrente non abbia dimostrato di essere a sua volta titolare dei diritti di riproduzione delle opere.
Le opere sono state acquistate da privati dopo autorizzazione dello stesso Banksy alla loro messa in vendita. Gli acquirenti hanno ceduto alla società 24 Ore Cultura S.r.l. il diritto alla riproduzione. Non è stato però possibile dimostrare che insieme con il diritto di proprietà fosse stato ceduto anche quello di riproduzione dell’opera.
Potrebbe però in teoria venire compromesso il diritto dell’autore all’utilizzo commerciale della propria opera visto che il catalogo si metterebbe in diretta concorrenza con altre analoghe pubblicazioni autorizzate da Banksy.
Vedremo gli sviluppi di un eventuale giudizio ordinario.
BY AVV. SILVIA DI VIRGILIO
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